Calciopoli, un nostro blogger spiega la sentenza
Dal blog del direttore De Paola un post davvero illuminante su cosa siano e cosa significhino le motivazioni della sentenza su Calciopoli
© LaPresseCari amici del blog,
dopo la pesante mazzata inferta alle nostre speranze dalla lettura del dispositivo di condanna a carico di moggi&co, debbo dire che il contenuto delle motivazioni della sentenza napoletana va forse al di là di ogni ottimistica previsione e ci mette nelle obiettive condizioni di affermare che la nostra lettura di quanto accaduto nel dibattimento non era affatto errata. Con buona pace di tutti quei media (sappiamo quali sono) che, ieri ed oggi, si sono prodigati nello spiegare quali sono gli “elementi che hanno portato alla condanna di moggi”, anziché riportare le vere “novità” di cui alla decisione. Come ho già scritto a bianconero, mi rendo conto che vi sono aspetti della sentenza che costituiscono veri e propri tecnicismi, difficilmente comprensibili per chi è estraneo al diritto; direi di più: alcune affermazioni, pur giuridicamente giustificate, suonano male alle orecchie dell’uomo comune. Ma questa è la legge e, soprattutto, questa è l’interpretazione che gli organi designati (la magistratura) danno alla legge. In buona sostanza, cercando di semplificare il più possibile i concetti (anche a costo di qualche imprecisione) moggi e gli altri sono stati condannati per associazione a delinquere e frode sportiva, avendo realizzato un’organizzazione di persone -moggi come promotore ha avuto la pena maggiore- finalizzata ad alterare lo svolgimento della regolare competizione sportiva: la frode sportiva si è realizzata, e va perciò considerata “reato commesso”, nel momento in cui moggi ha posto in essere il semplice “tentativo” di condizionare il settore arbitrale, indipendentemente dal fatto che tale tentativo si sia tradotto, poi, in una alterazione del risultato del campo. In altre parole, moggi è colpevole di frode nel momento in cui “tenta” di costruire un rapporto privilegiato con bergamo, pairetto e gli arbitri, perché è lì che sorge il “pericolo” (la frode, appunto, è un “reato di pericolo”) che chi deve dirigere la partita non lo faccia con la necessaria imparzialità. E quali sono i comportamenti illeciti attribuiti a moggi? Non l’alterazione dei sorteggi, giudicata un’invenzione dell’accusa. E neppure le “ammonizioni mirate”. Sufficienti a concretizzare la frode è un mix di questi fattori: 1) l’influenza nella formazione delle griglie; 2) l’esistenza di telefonate -intervenute dopo le gare- di moggi con destinatari vari, nelle quali il primo difende l’operato degli arbitri che hanno diretto incontri della juve; 3) più di ogni altro, la consegna delle sim svizzere a designatori ed arbitri.
Questo è il passaggio della sentenza che, a mio avviso, spiega quanto ho appena esposto e che, allo stesso tempo, rappresenta il vero punto di rottura rispetto alle sentenze sportive 2006: “E’ convincimento del tribunale che sono sufficienti le parole pronunziate nelle conversazioni intercettate, quali trascritte al dibattimento, nel cumulo con il contatto telefonico ammantato di clandestinità, rappresentato dall’uso vicendevole delle schede straniere, per integrare gli estremi del reato, poiché, trattandosi di reato di tentativo, questo non ha necessità della conferma, CHE IL DIBATTIMENTO INVERO NON HA DATO, del procurato effetto di alterazione del risultato finale del campionato di calcio 2004/2005 a beneficio di questo o quel contendente, non potendo una tal deficienza considerarsi risolutiva….” (pag. 84).
Quell’inciso, da me riportato in maiuscolo, diventa fondamentale, tanto più in quanto trattasi di “precisazione non necessaria”. Pensateci bene: a che serve quell’affermazione, in tale contesto, ai fini processuali? A nulla. Non obbedisce al principio “in dubio pro reo”, perché qui i rei ci sono, e vengono puniti. Sotto un profilo giuridico, il concetto espresso dal Collegio sarebbe rimasto intatto anche senza la suddetta specificazione. Dunque, a che pro inserirla..? Per quale ragione si esplicita che il dibattimento non ha dato la prova dell’alterazione del risultato finale del campionato 2004/2005? Per saperlo con certezza occorrerebbe essere nella testa del Collegio ed io non lo sono. Quindi, azzardo, tenuto conto anche delle numerose altre bacchettate inferte dal Tribunale ai pm ed agli inquirenti: è come se i giudici dicessero ai pm “guardate che io debbo condannare, ma non posso consentire che dalla condanna si traggano conseguenze indebite”. Circa, appunto, la regolarità del campionato.
La rottura, rispetto alle sentenze 2006, è ancora più netta se si tiene a mente il fatto che i giudici sportivi giunsero a conclusioni diverse (per l’opera di moggi il campionato era stato alterato a vantaggio della juve) senza neppure avere il sostegno, sotto il profilo della motivazione, delle sim svizzere agli arbitri: furono sufficienti alla condanna, insieme alle intercettazioni “italiane”, le schede straniere consegnate ai designatori.
E non si venga a dire che la giustizia sportiva può emettere le proprie condanne su presupposti meno rigorosi rispetto alla giustizia penale perché l’assioma, se pur vero in generale, non c’entra nulla con ciò di cui si discute: infatti, non è in questione il fatto che moggi dovesse essere condannato dalla magistratura sportiva, bensì il fatto che moggi e la juve sono stati condannati per aver ottenuto a loro favore l’alterazione dei risultati del campo. Il che, come sappiamo oggi (e come molti di noi sostenevano già allora), è un falso evidente.
Moggi (come tutti) tentava di accaparrarsi il favore di designatori ed arbitri e lo avrà fatto con modalità che configurano il reato di frode sportiva, ma non è mai arrivato a “modificare” pro-juve l’esito delle partite: in assenza di questo presupposto, risulta evidente che le sanzioni irrogate nel 2006 appaiono prive di ogni logica e proporzione. Non si può infatti equiparare la pena prevista per un illecito commesso a quella stabilita per un illecito tentato ma mai realizzato. Nel processo calciopoli la juve è stata privata di due scudetti e retrocessa in B, con penalizzazione, con questa motivazione: “Per quanto concerne la pena da irrogare alla società Juventus occorre tener conto cumulativamente di una serie di fattori. In primo luogo deve porsi in rilievo il già ricordato carattere stabile e duraturo, nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della condotta illecita ed antidoverosa dei propri dirigenti, del CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO DI CONDIZIONAMENTO A PROPRIO FAVORE DEL SETTORE ARBITRALE, DELL’ULTERIORE VANTAGGIO DELL’ALTERAZIONE DELLA CLASSIFICA E DELL’OTTENIMENTO DELLA VITTORIA DEL CAMPIONATO, DELLA RIMARCHEVOLE ED IRREPARABILE ALTERAZIONE DELLA PARITA’ DELLE CONDIZIONI DI CONTENDIBILITA’ DEL TITOLO SPORTIVO RISPETTO A MOLTE ALTRE SQUADRE…”. Cosa resta di queste considerazioni dopo la sentenza di napoli? Solo la prima imputazione. Le altre (vantaggio in classifica, ottenimento vittoria in campionato, rimarchevole alterazione della parità di condizioni) sono state spazzate via.
Ecco perché non posso seguire l’opinione, sul punto, di The Machine (la cui disamina della sentenza merita, comunque, un grosso plauso anche da parte mia): il caposaldo di ogni processo giusto, penale o sportivo che sia, è rappresentato dalla proporzionalità e congruità della pena. E se il processo sportivo ha irrogato alla juve pene “capitali” per un illecito che -ora lo sappiamo- capitale non era affatto, se ne deduce la palese ingiustizia. In questo senso, la sentenza di napoli “può” influire anche sull’esito di calciopoli. Bisogna vedere se i legali della juve riterranno questo argomento decisivo e sufficiente per proporre oggi istanza di revisione ex art.39 CGS o se invece considereranno più opportuno attendere l’esito di un appello penale che ipotizzano positivo per moggi.
Esaurito questo primo aspetto, che mi sembrava il più pregnante per i nostri colori, passo ad esaminare le ragioni delle condanne. Quanto alle ipotesi di frode sportiva, ho già spiegato, sommariamente, quali sono state le argomentazioni del tribunale. Le sim svizzere sono state il presupposto fondamentale, ma non il solo. I giudici lo hanno ritenuto decisivo nel momento in cui ad esso si sono affiancati altri elementi: ad esempio, nei capi di imputazione sub c (contestata frode per siena-juve 0 a 3, arbitro bertini) e sub d (contestata frode per juve-chievo 3 a 0, arbitro pieri) il contatto, dato per avvenuto tramite la sim svizzera in prossimità della partita, con i direttori di gara non è stato considerato sufficiente per configurare la frode perché, in assenza di altri riscontri, “la nota di clandestinità non appare sufficiente per la ricostruzione dello scopo di influenzare l’arbitro nella specifica partita. Valutata isolatamente, non consente di escludere che, nell’occasione, i contattanti si limitarono ai convenevoli”. Con conseguente assoluzione degli imputati.
Viceversa, nel capo di imputazione sub i (contestata frode per bologna-juve 0 a 1, arbitro pieri), il contatto clandestino con pieri –anche qui considerato come avvenuto- si completa, per determinare la configurazione del reato, con una telefonata di moggi al Processo di Biscardi nella quale il dg juve preme per far “assolvere” pieri e con una chiamata tra moggi ed il presidente del messina franza avvenuta dopo la partita: con tali intercettazioni è stato ritenuto “più che verosimile che moggi non risparmiò le indicazioni utili a deviare il corso dell’apprendimento dell’arbitro, da quel momento non più autonomamente indirizzato”. A commento, rilevo che le intercettazioni “di supporto” (quella a biscardi e quella con franza) sono intercorse DOPO il match, e quindi non si comprende come il tribunale possa affermare che “da quel momento” l’arbitro non era più autonomamente indirizzato; e se l’allocuzione “da quel momento” si riferisce invece ai contatti clandestini, allora ci ritroviamo nella stessa situazione che ha determinato le assoluzioni per i capi di imputazione sopra citati: esistono SOLO le telefonate “svizzere”.
Stesso discorso per il capo sub m (frode per juve-milan 0 a 0, arbitro bertini), nel quale il tribunale ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati perché, oltre al contatto clandestino, vi sono due telefonate di moggi allo staff del processo di biscardi: “sono utili per condannare le conversazioni tra moggi e lo staff del processo del lunedì dirette ad ottenere una rappresentazione edulcorata di quanto accaduto sul campo, fino all’estremo della modifica del televoto”. E, da parte mia, stessi rilievi critici.
Ed idem, ancora, per il capo sub o (frode per cagliari-juve 1-1, arbitro racalbuto), con la condanna giustificata, oltre che dal possesso della sim svizzera, anche per le “accorate” difese post partita di moggi sull’operato dell’arbitro.
Due discorsi a parte meritano i capi di imputazione sub b (frode per udinese-brescia 1 a 2 del 26.09.2004, arbitro dattilo) e sub f (frode per juve-lazio 2-1, arbitro dondarini). Nel primo caso, il tribunale ritiene che la responsabilità si desuma (oltre che dalle solite telefonate moggi-processo di biscardi post partita), in modo preminente, “dall’uso di scheda straniera da parte dell’arbitro in un arco di tempo prossimo alla competizione sportiva, uso che nel caso di specie può essere sostenuto con un grado di probabilità prossimo alla certezza, dal momento che quella stessa scheda risulta essere entrata in contatto con la moglie del dattilo, la signora coluccio cinzia”. Qui c’è un’incongruenza, grossa come una casa: se si legge la sentenza resa a carico di giraudo nel processo abbreviato, con riferimento alla stessa partita udinese-brescia (per la quale anche giraudo viene condannato), si scopre che, a proposito della scheda svizzera in questione, il Giudice de gregorio così scrive testualmente: “Tale scheda iniziò a funzionare da novembre 2004, quindi dopo le partite di cui al capo B, ed il suo uso di rilievo per il processo durò sino al marzo 2005” (pag.123). Ora, è evidente che, se de gregorio ha ragione e la scheda data a dattilo iniziò a funzionare due mesi dopo udinese-brescia, viene meno il presupposto fondamentale per la condanna di moggi, che dovrà quindi essere assolto dal capo d’imputazione, insieme a dattilo.
Nel secondo caso, la condanna per moggi e per l’arbitro (a cui non è mai stata consegnata alcuna scheda svizzera, nemmeno per l’accusa) deriva unicamente dalle pressioni esercitate da moggi per inserire dondarini nella griglia dei tre arbitri da designare per l’incontro: “Questo è un antecedente che è solo reso meno efficiente dal mancato concorso del sorteggio truccato, poiché consente comunque l’accesso dell’arbitro gradito al sorteggio, con la possibilità di abbinamento alla squadra manifestante il gradimento… Non importa, dunque, che al dibattimento non è emerso che in nessun errore ebbe ad incorrere dondarini, a danno di questi e di quello, se il contenuto delle intercettazioni telefoniche consente di affermare che su quel campo dondarini avrebbe anche potuto non esserci…”. Non credo serva essere giuristi per capire quanto la motivazione della condanna sia tirata per i capelli. Del resto, la stessa terminologia usata dal tribunale per giustificare il convincimento appare un vero e proprio equilibrismo senza rete: “… circostanza, questa, che comunque, nella visione del tribunale, SEMBRA POSSA RICADERE nella previsione della norma penale, potendosi decifrare LA SIA PUR MARGINALE POTENZIALITA’ AD INCIDERE SULLA PARTITA” (il maiuscolo è, ovviamente, una personale sottolineatura).
Le stesse considerazioni, in linea di massima, valgono anche per la condanna inferta per il capo d’imputazione sub q (juve-udinese 2 a 1, arbitro rodomonti), nella quale “una incidenza, SIA PUR REMOTA, sull’andamento della partita poté in effetti derivare da quella che appare una smodata collaborazione tra bergamo e moggi nella formazione della griglia, nella quale collocare la partita, che accresceva la possibilità che fosse sorteggiato un arbitro gradito”. Trattasi della “celeberrima” grigliata moggi-bergamo, nella quale moggi gioca col designatore per individuare in anticipo i nomi degli arbitri. A cui si accompagnano, nel post-partita, le solite telefonate “salva-arbitro”.
Queste sono le frodi, accertate, nelle quali sono coinvolti moggi e la juve. A mio avviso, sotto un profilo strettamente giuridico, le condanne non sono un “abominio” (a parte quella di brescia-udinese, se risultasse vero che la scheda svizzera di dattilo risulta attivata solo due mesi dopo la partita), ma non risultano nemmeno fondate su argomentazioni eccessivamente solide. L’appello, insomma, è una partita che si può giocare. Diciamo che, facendo un paragone con un dentro/fuori di coppa, c’è il ritorno in casa con uno 1-3 da recuperare. Difficile, insidioso, ma non impossibile.
Un breve cenno, per chiudere, sulla condanna per “associazione a delinquere”. A me sembra eccessiva, alla luce delle risultanze processuali. Mi sbaglierò, ma non vedo come possa configurarsi un’organizzazione stabile, volta a conseguire il medesimo obiettivo, quando uno degli artefici -bergamo- ordina all’arbitro di inter-juve di danneggiare il capo dell’associazione stessa. O quando un associato come de santis entra ed esce dalla combriccola. Va da sé, in ogni caso, che l’imputazione è legata alla sussistenza delle frodi sportive: qualora in appello gli imputati venissero assolti dalla frodi, cadrebbe anche il reato associativo.
Ringrazio quanti hanno avuto la pazienza di leggere. Spero di aver contribuito alla comprensione della sentenza.
Michelleroi
un grosso grazie da tutti i "veri" tifosi juventini che, come tuttosport e michelleroi, cerca con fierezza e costantemente di far emergere tutta la verità sul mostro (farsopoli) creato dai media italiani nel 2006.
p.s. a tutti i gobbi voglio dire: tutti assieme possiamo fare qualcosa, almeno come faccio io facendo girare e quindi conoscere sempre più materiale che contribuisce a far capire meglio cos'è successo nel 2006 e cosa ancora oggi stà succedendo nel menefreghismo generale e sopratutto per la colpevole negligenza degli organi dovuti a controllare i media d'informazione italiani.
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